Normative e Tipologie di firma elettronica

Il regolamento eIDAS stabilisce definitivamente il principio di non discriminazione dei documenti elettronici rispetto a quelli cartacei.
Inoltre disciplina tre tipologie di firma elettronica:
  • Firma Elettronica Semplice (FES)
  • Firma Elettronica Avanzata (FEA)
  • Firma Elettronica Qualificata (FEQ)

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Normative e Tipologie di firma elettronica

Il regolamento eIDAS stabilisce definitivamente il principio di non discriminazione dei documenti elettronici rispetto a quelli cartacei.
Inoltre disciplina tre tipologie di firma elettronica:
  • Firma Elettronica Semplice (FES)
  • Firma Elettronica Avanzata (FEA)
  • Firma Elettronica Qualificata (FEQ)

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Riferimenti normativi

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 o “CAD”), entrato in vigore dal 1° gennaio 2006, rappresenta un corpo organico di disposizioni che presiede all’utilizzo delle tecnologie informatiche come strumenti privilegiati nei rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini ed imprese; in alcuni limitati casi disciplina anche l’uso del documento informatico nei rapporti tra privati.
LE TIPOLOGIE DI FIRMA ELETTRONICA

Il regolamento eIDAS disciplina tre tipologie di firma elettronica:

La suite KeFirma® abbraccia tutte e tre le tipologie di firma elettronica.

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VALORE GIURIDICO DELLE FIRME ELETTRONICHE

Il regolamento eIDAS stabilisce definitivamente il principio di non discriminazione dei documenti elettronici rispetto a quelli cartacei

Questo significa che, in un procedimento giudiziario, non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova di un documento informatico per il solo motivo della sua forma elettronica o perché la firma non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate.

Le diverse tipologie di firme elettroniche assumono efficacia giuridica differente

icona firma elettronica

Firma Elettronica

Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
icona firma elettronica avanzata e qualificata

Firma Avanzata e Qualificata

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata (o digitale) soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell’articolo 2702 del Codice Civile, assume lo stesso valore probatorio della scrittura privata sottoscritta con firma autografa. La scrittura privata è sempre ritenuta valida salvo una contestazione da parte del soggetto interessato mediante un procedimento di querela di falso in cui egli ha l’onere di dimostrare, con ogni mezzo, la non genuinità del documento.

KeFirma® offre la soluzione perfetta per la firma elettronica, adattabile sia come applicazione autonoma che come integrazione in altri software o processi aziendali.

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Le Regole Tecniche della Firma Elettronica Avanzata

Il DPCM del 22 febbraio 2013 stabilisce le regole tecniche per la realizzazione di soluzioni di Firma Elettronica Avanzata (FEA).
In particolare, l’articolo 56 stabilisce i requisiti che un processo di Firma Elettronica Avanzata (FEA) deve garantire, sia attraverso la tecnologia, sia attraverso la definizione di procedure, mentre l’articolo 57 stabilisce gli obblighi a carico dei soggetti che erogano servizi di Firma Elettronica Avanzata (FEA) per intrattenere rapporti con i loro interlocutori (clienti, fornitori, etc...).

Semplifica i tuoi processi firmando i tuoi documenti digitali

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Le Regole Tecniche della Firma Elettronica Avanzata

Il DPCM del 22 febbraio 2013 stabilisce le regole tecniche per la realizzazione di soluzioni di Firma Elettronica Avanzata (FEA).
In particolare, l’articolo 56 stabilisce i requisiti che un processo di Firma Elettronica Avanzata (FEA) deve garantire, sia attraverso la tecnologia, sia attraverso la definizione di procedure, mentre l’articolo 57 stabilisce gli obblighi a carico dei soggetti che erogano servizi di Firma Elettronica Avanzata (FEA) per intrattenere rapporti con i loro interlocutori (clienti, fornitori, etc...).

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FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Requisiti richiesti alle soluzioni di Firma Elettronica Avanzata (FEA) (Art 56, DCPM 22/02/2013)

L’articolo 56, comma 1, del DCPM del 22 febbraio 2013, stabilisce che le soluzioni di Firma Elettronica Avanzata devono garantire:

icona tecnologie di firma
1

Identificazione

L’identificazione del firmatario del documento.
icona connesione univoca firmatario
2

Connessione univoca

La connessione univoca della firma al firmatario.
icona controllo esclusivo
3

Controllo esclusivo

Il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima.
icona possibilità di verifica
4

Possibilità di verifica

La possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma.
icona sottoscrizione
5

La sottoscrizione

La possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto.
icona soggetto erogatore
6

Soggetto erogatore

L’individuazione del soggetto che eroga la soluzione di FEA al fine di utilizzarla nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi.
icona assenza di modifiche
7

Assenza di modifiche

L’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati.
icona firma del documento
8

Firma del documento

La connessione univoca della firma al documento sottoscritto

La soluzione KeFirma® rispetta tutti i requisiti.

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FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di Firma Elettronica Avanzata (FEA) (Art. 57 DCPM 22/02/2013)

L'articolo 57, comma 1, del DCPM del 22 febbraio 2013, che i soggetti che erogano la soluzione di Firma Elettronica Avanzata (FEA), ai fini si utilizzarla nei rapporti verso terzi, hanno l'obbligo di:

icona tecnologie di firma
1

Identificare

Identificare in modo certo l’utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all’uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell’uso, subordinare l’attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell’utente;
icona sottoscrizione
2

Conservare

Conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) ed ogni altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza a quanto previsto all’art. 56, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità.
icona download
3

Fornire liberamente

Fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni di cui al punto 2 se richiesto dal firmatario.
icona possibilità di verifica
4

Informare

Rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto 3, pubblicandole anche sul proprio sito internet
icona garantito
5

Rendere note

Rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dall’art. 56.
icona innovazione aggiuntiva
6

Specificare tecnologie

Specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto.
icona marcatura temporale
7

Pubblicare

Pubblicare le caratteristiche di cui ai punti 5 e 6 sul proprio sito internet.
icona supporto
8

Assicurare supporto

Assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all’utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza.

Inoltre, è richiesto che, a garanzia dei titolari della firma elettronica avanzate e dei terzi da eventuali danni, i soggetti che erogano soluzioni di FEA si dotino di una copertura assicurativa per la responsabilità civile del valore minimo di 500.000 €.

La soluzione KeFirma® rispetta tutti i requisiti.

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REQUISITI DEL PROCESSO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Il processo di Firma Elettronica Avanzata

La Firma Elettronica Avanzata è prima di tutto un processo che il legislatore ha definito in modo indipendente da qualsiasi aspetto tecnologico. Per questo, per realizzare una soluzione di Firma Elettronica Avanzata (FEA) si possono utilizzare diverse tecnologie. Diventa, però, fondamentale la corretta implementazione del processo da parte del soggetto che intende erogare il servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA)

In particolare, devono essere considerati i requisiti previsti dalla normativa che non dipendono dalla tecnologia

La soluzione di firma elettronica KeFirma® rispetta tutti i requisiti stabiliti dal processo di Firma Elettronica Avanzata.

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